Federazione italiana lavoratori commercio,
alberghi, mense e servizi

Approvato l’accordo per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata

CCNL Vigilanza Privata

Lo scorso 30 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, che interessa oltre 100mila addetti.

Nel mese di giugno si sono poi svolte oltre 500 assemblee unitarie aziendali e territoriali per la consultazione su tale ipotesi di accordo.

L’accordo è stato approvato con l’80,53% di voti favorevoli.

Il 16.02% dei partecipanti alla consultazione si è espresso in maniera contraria e si è registrato un 3,45% di astenuti.

Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno quindi sciolto la riserva rispetto all’ipotesi sottoscritta, condizionata all’esito favorevole della consultazione, inviando una comunicazione alle controparti datoriali.

Nelle 40 assemblee unitarie che si sono svolte in Emilia Romagna, i voti favorevoli sono stati il 63,88%, i contrari il 33,04%, gli astenuti il 3,30%.

Esprimiamo un giudizio positivo sull’esito della consultazione che ha portato all’approvazione dell’accordo, pur consapevoli delle difficoltà che hanno caratterizzato il rinnovo, emerse anche nel corso delle assemblee.

Questo voto riconosce l’impegno delle strutture territoriali, delle delegate e dei delegati e riconsegna un punto certo dal quale ripartire per definire un percorso di miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Cosa prevede il rinnovo?

Con il Contratto Collettivo nazionale Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, le parti hanno confermato l’obiettivo di definire un assetto contrattuale unico, valido per l’intera filiera della sicurezza.

Rientrano nell’ambito applicativo del CCNL la Vigilanza Privata e i servizi di Sicurezza per i quali non è richiesto il possesso del Decreto di Guardia Particolare Giurata.

Attività sindacale

Vengono disciplinate le attività di RSA/RSU con la conferma delle agibilità sindacali;

si amplia la base di calcolo riferita all’attività sindacale computando i dipendenti part time quali unità intere e i dipendenti con contratto a termine sulla base della prestazione effettiva svolta nei due anni precedenti.

Salute e sicurezza sul lavoro

Si inserisce l’intero capitolo, con le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008.

Si definiscono la procedura per l’individuazione del RLSA, le sue prerogative ed agibilità nell’ambito dell’unità aziendale.

Nasce la figura del RLST, la cui attività sarà sostenuta da un apposito fondo presso I‘Ente Bilaterale.

Permessi e congedi

Sono recepite nel CCNL tutte le norme di legge che danno diritto alla concessione di permessi e congedi per specifiche casistiche:

motivi di studio, formazione, gravi motivi familiari, decessi e gravi infermità, donazione sangue e midollo osseo, tossicodipendenza, disabilità.

In caso di violenza di genere, oltre al periodo dei 90 giorni previsti dalla legge con una retribuzione del 100%, è stato aggiunto un ulteriore periodo di 90 giorni con una retribuzione del 70%.

Previdenza integrativa

Viene confermato il riferimento a Fondo Fon.Te. e a Previdenza Cooperativa (per i dipendenti delle società cooperative) e si consente la contribuzione in misura pari al 50% o al 100% del TFR che matura nel corso dell’anno.

Assistenza sanitaria integrativa

La contribuzione a carico dell’azienda viene uniformata agli stessi valori (10€ per i full time-7€ per i part time), per tutto il personale (GPG e Servizi di Sicurezza) e con uguale nomenclatura delle prestazioni.

Tra i beneficiari ci sono anche i lavoratori con rapporto di lavoro a termine di durata almeno pari a 6 mesi.

Viene rafforzata anche la cogenza dell’obbligo di contribuzione (definita parte della retribuzione del lavoratore) e con diritto del lavoratore, in caso contrario, a ricevere un elemento distinto della retribuzione pari a 30€ per le mensilità previste.

Bilateralità

Il contratto nazionale recepisce l’accordo di governance e razionalizza il funzionamento di Ebinvip e sue articolazioni regionali, mediante criteri di gestione delle risorse destinate esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici in forma di sostegno al reddito e formazione.

Tra i beneficiari sono inclusi anche i lavoratori dei Servizi di Sicurezza.

Cambio appalto

Viene riformulata in modo univoco per tutti i lavoratori del settore la procedura di cambio appalto:

  • Se le Organizzazioni Sindacali vengono a conoscenza di un probabile avvicendamento nella gestione dell’appalto, possono richiedere un apposito incontro di verifica.
  • La procedura, con tempi definiti, deve in ogni caso concludersi prima dell’avvio del servizio e il confronto dovrà essere verbalizzato.
  • Viene abbassato a 2.112 ore il divisore convenzionale per la determinazione del numero di lavoratori GPG che devono transitare dall’impresa uscente alla subentrante; se questo produce una differenza negativa rispetto all’organico impiegato sull’appalto, tale quota di lavoratori resta in forza presso I‘impresa cessante e sarà ricollocata tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori; in caso di difficoltà, l’azienda e le OO.SS. si confronteranno per ricercare altre soluzioni finalizzate alla conservazione del posto di lavoro.
  • Per i Servizi di Sicurezza, il cambio di appalto avviene senza applicazione di alcun divisore e il personale dell’impresa cessante viene assunto dalla subentrante.
Inquadramento professionale

Per il personale GPG, il periodo di permanenza al 6° livello è ridotto a 18 mesi (nel precedente contratto erano 24);

il periodo di permanenza al 5° livello è ridotto a 18 mesi (sempre 24 nel precedente).

Nei Servizi di Sicurezza, viene abolito il livello F con decorrenza dal 1.06.2023.

Il periodo di permanenza al livello E è esteso a 18 mesi con una riduzione complessiva di 6 mesi per raggiungere il livello D.

Per il personale in forza, l’anzianità di servizio utile a raggiungere il livello D sarà computata complessivamente, tenendo conto del periodo già prestato nel livello F.

Malattia, orario di lavoro, maggiorazioni, indennità

Non è stata inserita nessuna modifica rispetto all’orario di lavoro né alle maggiorazioni previste;

anche il trattamento della malattia rimane invariato rispetto al precedente contratto.

Parte Economica

L’AFAC cessa di esistere ed entra nel minimo tabellare al 1.06.2023.

Non è scomputato dagli aumenti salariali concordati per il triennio 2023-2026.

Per maggiori informazioni in merito, contatta la tua sede Filcams di riferimento!

Condividi l'articolo!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Altri articoli: